In base all’attuale sistema normativo devono essere computati nella determinazione della misura del TFS sei scatti stipendiali quando la cessazione dal servizio sia avvenuta per le seguenti cause:
– per il raggiungimento del limite di età;
– per permanente inabilità al servizio;
– per decesso;
– a domanda, ma in questo caso solo se si è andati via con almeno 55 anni di età e siano stati maturati almeno 35 anni di servizio utile.
Per il personale pensionato a domanda con almeno i 55 anni di età e 35 anni utili di servizio è stata riscontrata da parte dell’Inps la mancata inclusione dei 6 scatti sulla buonuscita sebbene anche il Consiglio di Stato abbia confermato che al personale cessato dal servizio per anzianità con un’età di 55 anni e 35 di servizio effettivo, spettino tali incrementi.
Il danno economico prodotto da tale omissione ammonta a circa 10.000,00 euro lordi.
Lo Studio Legale Argeri assiste sull’intero territorio nazionale i militari interessati ad ottenere il corretto ricalcolo della propria buonuscita.
Per maggiori informazioni ogni interessato potrà contattare lo Studio Legale Argeri inviando una email all’indirizzo info@avvocatoargeri.it.
Il ricorso è riservato al personale ex Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle FF.AA collocato in pensione “a domanda” e che al momento del pensionamento aveva almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio “utile”.